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Richiesta Copia Atti

Chiunque, anche se non è parte o non è direttamente interessato all'atto, può richiedere al notaio il rilascio di una o più copie autentiche di un atto notarile pubblico, versando i relativi diritti.
Non occorre fornire alcuna giustificazione o motivazione alla richiesta di una copia di un atto pubblico notarile. Infatti, in quanto imposto da norme di legge, il rilascio di copie da parte del notaio non è lesivo della riservatezza e, quindi, non sono applicabili i limiti relativi alla tutela dei dati personali.

BOLLI SU COPIE

La copia è rilasciata in bollo o in carta libera secondo quando dichiarato dal richiedente.

E’ prassi consolidata rilasciare la documentazione in esenzione se così richiesta dalla parte, apponendo al documento la dizione: “esente da bollo per gli usi consentiti”. Tuttavia nella richiesta della copia è necessario specificare la norma che consente l’esenzione relativa al bollo.

Le principali esenzioni sono le seguenti:

1) Ai sensi dell’art.15 del  D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 sono esenti da bollo le copie dei contratti di finanziamento bancario a medio termine (durata di almeno 18 mesi).

“esente da bollo ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973.”

2) Ai sensi del n. 5 dell’allegato B) del D.P.R. 642/1972: le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

“esente da bollo ai sensi del n. 5 della Tabella B del D.P.R. 642/1972 in quanto richiesta per essere presentata ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle legge tributarie.”

3) Ai sensi del n. 4 dell’allegato B) del D.P.R. 642/1972: estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

“esente da bollo ai sensi del n. 4 della Tabella B del D.P.R. 642/1972 in quanto richiesta nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici.”

4) Ai sensi del n. 8 dell’allegato B) del D.P.R. 642/1972: copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi. Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

“esente da bollo ai sensi del n. 8 della Tabella B del D.P.R. 642/1972 in quanto richiesta nell’interesse di persona non abbiente come da certificato comprovante l’iscrizione del richiedente nell’apposito elenco.”

5) Ai sensi del n. 21 dell’allegato B) del D.P.R. 642/1972: Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

“esente da bollo ai sensi del n. 21 della Tabella B del D.P.R. 642/1972 (PPC).”

6) Ai sensi del n. 27-bis dell’allegato B) del D.P.R. 642/1972: atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).”

“esente da bollo ai sensi del n. 27-bis della Tabella B del D.P.R. 642/1972 (ONLUS).”

 

COPIE CARTACEE E COPIE DIGITALI

Le copie possono essere richieste in formato cartaceo o in formato digitale.

Le copie cartacee verranno spedite all'indirizzo indicato nella richiesta mediante lettera raccomandata.

Le copie digitali (sottoscritte digitalmente e munite di marca temporale) verranno inviate tramite mail certificate all'indirizzo indicato nella richiesta.

 

COSTI

Il costo di una copia digitale è di Euro 80,00 comprensivo di IVA e le copie digitali possono Essere richieste soltanto se in esenzione dal bollo.

Il costo di una copia cartacea deve invece essere quantificato di volta in volta e Vi verrà comunicato all'indirizzo di posta elettronica che indicherete nella richiesta (oltre al costo copia saranno aggiunte le spese postali ed i bolli nel caso in cui il rilascio non fosse esente).

Il pagamento delle copie può avvenire con bonifico o contrassegno.

ALLEGATI

Occorre indicare specificatamente se unitamente alla copia dell'atto si vogliono anche gli allegati o meno.

 

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